Svuota la Cantina al Palagio · Edizione 2027

Regolamento generale di partecipazione

Norme per abbonati ed espositori giornalieri, assegnazione dei posteggi, accessi e sicurezza.

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ARTICOLO 1

Finalità della manifestazione

“Svuota la Cantina al Palagio” è una manifestazione dedicata alla vendita e allo scambio occasionale di oggetti usati di proprietà personale.

La manifestazione promuove il riutilizzo, la riduzione degli sprechi e la partecipazione della comunità. La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare e dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 2

Dichiarazioni e requisiti degli espositori

Il richiedente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

  1. Di essere l’unico componente del nucleo familiare ad aver presentato domanda.
  2. Di risiedere all’indirizzo dichiarato.
  3. Di non svolgere attività d’impresa, individualmente o in forma associata, secondo i requisiti del disciplinare.
  4. Di non essere iscritto al Registro delle Imprese, secondo i requisiti del disciplinare.
  5. Che gli oggetti esposti sono di sua proprietà e non provengono da attività commerciali, artigianali o illecite.
  6. Di conoscere e accettare il regolamento, il disciplinare e le norme di adesione.
  7. Di sapere che la domanda non garantisce l’accettazione dell’iscrizione.

Per le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 75 e 76.

ARTICOLO 3

Iscrizioni, abbonamenti e posteggi

La partecipazione può avvenire mediante abbonamento con posteggio fisso oppure mediante sorteggio giornaliero dei posteggi disponibili.

Il posteggio dell’abbonato è identificato dal colore della fila e dal numero e rimane assegnato per la durata dell’abbonamento, salvo esigenze organizzative o di sicurezza.

L’abbonamento annuale comprende sei manifestazioni ordinarie secondo il calendario comunicato dall’organizzazione. Le manifestazioni straordinarie sono escluse dalla quota annuale e disciplinate dall’articolo 15.

Validità annuale degli abbonamenti

Ai fini della gestione delle iscrizioni e dell’eventuale diritto di precedenza nell’assegnazione dei posteggi, l’annualità di riferimento degli abbonamenti decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.

L’eventuale precedenza nell’assegnazione dei posteggi è disciplinata dalle condizioni di adesione e dalle disposizioni organizzative applicabili.

I posteggi non occupati entro le 7:45 possono essere riassegnati per la sola giornata; l’assegnazione dell’abbonato resta valida per le date successive.

ARTICOLO 4

Sorteggio dei posteggi giornalieri

4.1 – Iscrizione e orario del sorteggio

L’iscrizione alla lista giornaliera deve avvenire entro e non oltre le 7:45 presso la postazione accanto al punto ristoro. Le richieste tardive non sono ammesse. Subito dopo la chiusura delle iscrizioni, l’organizzazione provvede al sorteggio dei posteggi disponibili, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4.2 – Identificazione e registrazione

Alla prima partecipazione occorre presentare tessera sanitaria o carta d’identità elettronica per l’identificazione e l’estrazione automatica dei dati necessari alla registrazione. Non sono conservate copie, fotografie o scansioni del documento. Il gestionale conserva i dati anagrafici e di contatto necessari, inclusi indirizzo e codice fiscale, secondo l’informativa privacy. L’iscrizione comporta la presa visione e l’accettazione del regolamento.

Ogni partecipante deve iscriversi con i propri dati: sono vietate iscrizioni fittizie, multiple o tramite nominativi altrui. Resta valido il limite di una domanda per nucleo familiare.

4.3 – Estrazione e assegnazione

La precedenza è determinata dall’ordine di sorteggio, non dall’orario di arrivo. Gli operatori individuano il posteggio idoneo in base a veicoli, spazi, viabilità, terreno e sicurezza. Non è garantita l’assegnazione né la scelta autonoma del posteggio.

4.4 – Tre chiamate e mancata presentazione

Il nominativo estratto viene chiamato fino a tre volte in modo chiaramente udibile nell’area del sorteggio. Chi non si presenta alla terza chiamata perde il diritto al posteggio per la giornata ed è escluso dai tre sorteggi successivi effettivamente svolti. Gli operatori registrano la mancata presentazione; errori di chiamata e circostanze eccezionali documentate possono essere valutati dall’organizzazione.

4.5 – QR giornaliero

Dopo l’assegnazione viene rilasciato un QR personale, non cedibile e valido esclusivamente per la giornata e il posteggio assegnati.

4.6 – Regole applicabili

Gli espositori giornalieri rispettano tutte le norme applicabili agli abbonati, in particolare orari, sicurezza e divieto di abbandonare rifiuti.

ARTICOLO 5

Orari di accesso e permanenza

Gli abbonati possono accedere dalle 6:00 alle 7:45. Dopo le 7:45 i posteggi liberi possono essere riassegnati.

Permanenza minima: fino alle 16:00 da ottobre ad aprile e fino alle 17:00 da maggio a settembre, sia per abbonati sia per giornalieri.

L’uscita anticipata richiede autorizzazione dell’organizzazione ed è ammessa per maltempo, urgenze o circostanze eccezionali. Impegni personali prevedibili non sono normalmente motivo sufficiente. In caso di provvedimenti delle autorità per condizioni meteo estreme si applicano le disposizioni competenti.

Tutti i posteggi devono essere liberati entro le 20:00, alla chiusura dei cancelli.

ARTICOLO 6

Veicoli e carico/scarico

È consentito un massimo di due veicoli per espositore per carico e scarico. Uno può rimanere nel posteggio se compatibile con lo spazio e la sicurezza; il secondo deve uscire entro 30 minuti dall’ingresso.

Sono vietati ingressi e uscite ripetuti, salvo autorizzazione. Non possono accedere veicoli con massa complessiva autorizzata superiore a 3,5 t oppure lunghezza superiore a 5,5 m.

L’organizzazione può limitare ulteriormente l’accesso di furgoni e altri mezzi, anche il giorno stesso, per spazi, terreno o sicurezza.

ARTICOLO 7

Identificazione e controllo accessi

L’accesso è subordinato al controllo del QR: tessera o web app per gli abbonati, QR giornaliero per i sorteggiati. I codici sono personali e non cedibili.

L’identificazione può essere richiesta anche all’uscita del secondo veicolo e durante i controlli. Sono utilizzabili operatori e sistemi automatizzati, comprese eventuali sbarre.

ARTICOLO 8

Circolazione e sicurezza

Tutti i veicoli devono procedere a passo d’uomo, prestando attenzione a pedoni, bambini e dossi artificiali.

È obbligatorio rispettare i confini dei posteggi e le piastre di delimitazione. È vietato occupare corsie e passaggi destinati anche ai mezzi di soccorso.

Per l’occupazione dei passaggi di sicurezza: primo episodio, richiamo; secondo episodio, possibile revoca dell’abbonamento o esclusione. In caso di pericolo immediato l’organizzazione può intervenire urgentemente.

ARTICOLO 9

Merce ammessa

La manifestazione è riservata alla vendita e allo scambio occasionale di oggetti usati di proprietà personale.

Non è consentita la partecipazione finalizzata alla vendita di beni di propria produzione o realizzazione, opere dell’ingegno, prodotti artigianali, beni prevalentemente nuovi o acquistati appositamente per la rivendita. Non è ammesso lo svolgimento di attività commerciale o artigianale professionale.

L’organizzazione può richiedere la rimozione della merce non ammessa o allontanare l’espositore anche a manifestazione iniziata, nel rispetto delle procedure applicabili.

ARTICOLO 10

Pulizia e rifiuti

È assolutamente vietato abbandonare rifiuti, imballaggi, merce invenduta o altri materiali. Ogni espositore deve lasciare pulito il posteggio e provvedere alla corretta rimozione dei propri rifiuti.

Le violazioni possono comportare allontanamento, revoca o esclusione dalle successive partecipazioni, in proporzione alla gravità. L’eventuale mancato rimborso segue le condizioni di adesione e la legge applicabile.

ARTICOLO 11

Comportamento

È obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso volontari, organizzatori, espositori e visitatori. Non sono tollerati atteggiamenti aggressivi, minacciosi, offensivi o gravemente irrispettosi.

L’organizzazione può adottare provvedimenti proporzionati, inclusi allontanamento e revoca.

ARTICOLO 12

Abbonamenti, rinunce e cessioni

L’abbonamento è personale e non può essere venduto, ceduto, scambiato o trasferito, nemmeno per singole date. La rinuncia volontaria è disciplinata dall’articolo 13.6. La cessione non autorizzata può comportare i provvedimenti previsti dall’articolo 13.

ARTICOLO 13

Ammissione, sospensione, revoca e rilascio dell’abbonamento

13.1 – Ammissione

La domanda non garantisce l’accettazione. L’organizzazione decide sulla base di criteri oggettivi: requisiti di partecipazione, completezza della domanda, disponibilità di posteggi, esigenze di sicurezza e violazioni già accertate in precedenti edizioni. Su richiesta, il rifiuto è motivato.

13.2 – Sospensione e revoca

L’organizzazione può sospendere o revocare l’iscrizione o l’abbonamento, anche dopo l’accettazione, solo per giustificati motivi, tra cui:

  1. dichiarazioni non veritiere o perdita dei requisiti previsti;
  2. violazioni del regolamento, in proporzione alla loro gravità;
  3. comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di persone o cose;
  4. esposizione di merce non ammessa, in particolare beni di propria produzione, opere dell’ingegno, prodotti artigianali, beni prevalentemente nuovi o acquistati per la rivendita;
  5. cessione, vendita o scambio non autorizzato del posteggio o dell’abbonamento;
  6. provvedimenti delle autorità o gravi esigenze di sicurezza.

13.3 – Procedura

L’organizzazione comunica per iscritto, anche via e-mail o Web App, la contestazione e i motivi. L’espositore può presentare osservazioni entro 7 giorni dalla comunicazione. La decisione è motivata. In caso di pericolo immediato o violazione grave, l’organizzazione può disporre l’allontanamento o la sospensione cautelare immediata, seguita dalla procedura sopra indicata.

13.4 – Gradualità

Le misure sono proporzionate alla gravità dei fatti: richiamo, sospensione per una o più manifestazioni, revoca e, nei casi gravi o reiterati, esclusione dalle edizioni successive.

13.5 – Effetti economici della sospensione o revoca

Se la misura dipende da ragioni organizzative, di sicurezza o da provvedimenti delle autorità, e non da una violazione dell’abbonato, si rimborsa la quota relativa alle manifestazioni residue comprese nell’abbonamento, calcolata secondo il criterio dell’articolo 13.6. Se la misura dipende da una violazione accertata, la quota relativa alle manifestazioni residue è rimborsata al netto di eventuali danni documentati e legittimamente imputabili, nel rispetto della normativa applicabile.

13.6 – Rilascio volontario dell’abbonamento

L’abbonato può rinunciare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail o Web App. La rinuncia non ha effetto retroattivo.

Con preavviso di almeno 21 giorni rispetto alla prima manifestazione non ancora svolta, è rimborsata integralmente la quota relativa a tutte le manifestazioni residue. Con preavviso inferiore a 21 giorni, è rimborsata la quota relativa alle manifestazioni residue esclusa la prima.

Il rimborso è calcolato dividendo la quota annuale per le sei manifestazioni comprese nell’abbonamento e moltiplicando il risultato per il numero di manifestazioni residue rimborsabili, al netto di eventuali quote già rimborsate. È effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile. Il posteggio torna nella disponibilità dell’organizzazione dalla data di efficacia della rinuncia.

ARTICOLO 14

Modifiche organizzative e recupero delle manifestazioni

14.1 – Annullamento per maltempo e recupero delle manifestazioni

Qualora una manifestazione ordinaria non possa svolgersi nella data programmata per maltempo, impraticabilità del terreno, esigenze di sicurezza, provvedimenti delle autorità o altre circostanze che ne impediscano lo svolgimento, l’organizzazione farà quanto ragionevolmente possibile per recuperarla.

Il recupero sarà programmato prioritariamente per la terza domenica dello stesso mese. Qualora non sia possibile, sarà ricercata un’altra data utile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, la disponibilità dell’area, le autorizzazioni e le esigenze organizzative, entro il termine dell’annualità di abbonamento (31 ottobre).

Se il recupero non risulta possibile entro tale termine, l’organizzazione rimborserà la quota corrispondente a ciascuna manifestazione definitivamente non svolta e non recuperata. Il rimborso è pari a un sesto della quota annuale effettivamente versata per ogni manifestazione non recuperata, evitando duplicazioni con rimborsi già riconosciuti.

Il rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dall’accertamento dell’impossibilità del recupero o, se questa emerge soltanto alla scadenza dell’annualità, entro 30 giorni da tale scadenza. Restano salvi gli eventuali ulteriori diritti inderogabili previsti dalla legge, in particolare in caso di inadempimento imputabile all’organizzazione.

Le variazioni di calendario e gli annullamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

14.2 – Altre modifiche organizzative

Per sicurezza, condizioni meteorologiche, praticabilità del terreno o altre necessità organizzative, l’organizzazione può modificare posteggi, viabilità e modalità operative di accesso. Gli espositori devono rispettare le indicazioni degli addetti. Le modifiche sostanziali saranno comunicate adeguatamente nel rispetto della normativa.

ARTICOLO 15

Mercati straordinari

15.1 – Programmazione e comunicazione

L’organizzazione può programmare mercati straordinari nei mesi di novembre e dicembre. Date, corrispettivo, orari e modalità di partecipazione sono comunicati con almeno 15 giorni di anticipo tramite Web App, e-mail o sito.

15.2 – Riserva dei posteggi

I posteggi sono riservati agli abbonati con abbonamento valido per l’annualità che decorre dal 1° novembre, compatibilmente con esigenze organizzative e di sicurezza. I posteggi non occupati entro le 7:45, salvo diverso orario comunicato, possono essere riassegnati con le modalità dell’articolo 4.

15.3 – Partecipazione e riscossione

La partecipazione è facoltativa e non è compresa nella quota dell’abbonamento annuale. Il corrispettivo, comunicato preventivamente, è riscosso dagli incaricati dell’organizzazione durante la mattinata, indicativamente a metà mattina, presso i posteggi occupati. Non sono richiesti pagamenti anticipati. La mancata partecipazione non comporta addebiti né penalizzazioni dell’abbonamento.

15.4 – Annullamento o interruzione

a) Annullamento prima dell’inizio. Qualora il mercato straordinario venga annullato prima dell’apertura dei cancelli agli espositori, nessun corrispettivo sarà dovuto e le somme eventualmente già versate saranno restituite integralmente.

b) Interruzione prima di cinque ore. Se il mercato straordinario è interrotto prima che siano trascorse cinque ore dall’effettiva apertura dei cancelli agli espositori, per maltempo, esigenze di sicurezza, provvedimenti delle autorità o altre cause non imputabili all’organizzazione, il corrispettivo non ancora riscosso non sarà dovuto. Le somme già versate saranno restituite integralmente oppure, su espressa scelta dell’espositore, convertite in credito per un successivo mercato straordinario. Se il credito non può essere utilizzato, sarà restituito.

c) Interruzione dopo cinque ore. Se l’interruzione avviene dopo che sono trascorse cinque ore dall’effettiva apertura, il corrispettivo resta dovuto e non è rimborsabile, salvo quanto previsto alla lettera d) e fatti salvi i diritti inderogabili previsti dalla legge.

d) Cause imputabili all’organizzazione. Se l’annullamento o l’interruzione sono imputabili all’organizzazione, le somme versate saranno restituite integralmente, indipendentemente dall’orario, fatti salvi gli ulteriori diritti previsti dalla legge.

e) Apertura dei cancelli. Si intende l’orario effettivo di accesso agli espositori secondo l’articolo 5 o il diverso orario comunicato ai sensi dell’articolo 15.1. L’organizzazione registra tale orario, ferma la possibilità di prova contraria.

Le restituzioni previste dal presente articolo saranno effettuate entro 30 giorni dall’annullamento o dall’interruzione, salvo diverso termine inderogabile di legge.

15.5 – Regole applicabili

Per quanto non diversamente comunicato, si applicano le disposizioni del presente regolamento, con gli orari indicati nella comunicazione della manifestazione straordinaria.

15.6 – Rilascio dell’abbonamento

Chi rilascia l’abbonamento perde la riserva dei posteggi per i mercati straordinari successivi al rilascio. Il rimborso di cui all’articolo 13.6 riguarda soltanto la quota annuale e non i corrispettivi di mercati straordinari già svolti.

ARTICOLO 16

Accettazione del regolamento

Con la domanda di adesione l’espositore dichiara di aver letto, compreso e accettato il regolamento e il disciplinare, di conoscere le condizioni di accesso, permanenza e uso del posteggio, le sanzioni e le facoltà di esclusione e revoca, e di impegnarsi a rispettare le indicazioni degli operatori.

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di adesione.

ARTICOLO 17

Responsabilità e custodia

17.1 – Responsabilità degli espositori. Ogni espositore è responsabile della corretta sistemazione, dell’utilizzo e della custodia della propria merce, dei veicoli, delle attrezzature e degli altri beni introdotti nell’area. Risponde dei danni causati a persone, cose e strutture quando derivanti da azioni od omissioni a lui giuridicamente imputabili, secondo la normativa vigente.

17.2 – Custodia e responsabilità dell’organizzazione. L’organizzazione non assume obblighi di custodia individuale o sorveglianza continuativa della merce, dei veicoli e degli oggetti personali degli espositori e dei visitatori. Non risponde di furti, smarrimenti o danni non riconducibili a proprie condotte dolose o colpose o a quelle di soggetti dei quali debba legalmente rispondere. Restano ferme tutte le responsabilità non escludibili o limitabili per legge.

17.3 – Prudenza e segnalazioni. Gli espositori sono tenuti ad adottare le ordinarie misure di prudenza e a non lasciare incustoditi beni o veicoli quando ciò possa creare rischi. Furti, danni, incidenti e situazioni di pericolo devono essere tempestivamente segnalati all’organizzazione e, ove necessario, alle autorità competenti.

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